Home Notizie In vigore dal 5 aprile sistema di decurtazione dei punti sulla CQC
In vigore dal 5 aprile sistema di decurtazione dei punti sulla CQC Stampa

Con comunicato del Ministero dei trasporti del 2 aprile u.s. (Prot. n. 29696/23.18.3), trasmesso a tutti gli Uffici periferici della Motorizzazione civile, viene reso noto il contenuto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 febbraio 2007, recante "Rilascio della Carta di qualificazione del conducente", dal nuovo decreto del Capo del Dipartimento datato 20 marzo 2008, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Le modifiche introdotte consentono la sostituzione "per documentazione" del Certificato di abilitazione professionale (CAP), anche se conseguito dopo il 5 aprile 2007, con la Carta di qualificazione del conducente.

Considerato che ad oggi non risultano ancora avviati i corsi di formazione, e valutate le difficoltà relative alla scarsità dei conducenti a partire da trasporto viaggiatori che per primi si sono trovati alla scadenza normativa, fu richiesto al Ministero dei trasporti di consentire il rilascio della Carta di qualificazione del conducente senza esami a tutti quei soggetti ai quali viene rilasciato il CAP entro la data del 9 settembre 2008.

Ovviamente a partire da tale ultima data (9 settembre 2008), a termine della direttiva comunitaria 2003/59/CE, la Carta di qualificazione del conducente sarà rilasciata solo a seguito della frequenza di uno specifico corso presso un centro di formazione autorizzato e previo superamento di un esame di idoneità.


Di seguito si riepilogano i contenuti delle suddette modifiche.

"La Carta di qualificazione del conducente è rilasciata senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
b) in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C, CE;
c) in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
d) in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE."

La nota ministeriale precisa che le richieste di rilascio della Carta di qualificazione del conducente, nei confronti dei conducenti ai quali sia rilasciato il CAP entro il 9 settembre 2008, devono essere presentate all'Ufficio della Motorizzazione civile la quale evade le domande secondo l'ordine di presentazione delle stesse non essendo più applicabile la calendarizzazione prevista dal comma 2 del citato articolo 2 del decreto ministeriale del 7 febbraio 2007.

Sono invece confermate, anche con riferimento alle nuove fattispecie di rilascio per documentazione introdotte dal decreto in corso di pubblicazione, tutte le altre disposizioni del più volte citato decreto del 7 febbraio 2007

 
 

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